Di seguito vi riporto tali appunti.
Successivamente all'emissione di una fattura si può rendere necessario un calcolo di correzione che ne modifichi l'importo.
L'articolo 26 del DPR IVA obbliga il venditore ad emettere un documento per sanare due situazione:
- Variazioni in aumento.
Si chiama nota di addebito quando la fattura precedente è stata emessa per un importo inferiore a quello esatto.
Casi:
- Fatturazione degli interessi per dilazione; fatturazione per imballaggi a rendere non restituiti, errori matematici per difetto, errore nell'applicazione dell'aliquota IVA.
- Variazioni in diminuzione, si chiama nota di accredito se viene emessa senza il calcolo della rettifica IVA o nota di variazione se viene calcolata anche l'IVA (il venditore ha la facoltà di rettificare anche l'IVA, non l'obbligo).
- Si emette quando la fattura precedente è stata emessa per un importo superiore a quello effettivo.
- Errori matematici per eccesso, errori di aliquote IVA, restituzioni di merci difettose, calcolo di abbuoni o sconti per pronta cassa.
Queste note di variazione sono numerate con un ordine distinto da quello delle fatture di vendita.
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