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venerdì 20 gennaio 2012

Esercizi sulla Partita Doppia

Durante questi giorni abbiamo svolto degli esercizi relativi alla partita doppia.

Di seguito vi riporto il testo di un esercizio con lo svolgimento che ho fatto e un esercizio che proverete a svolgere voi.

Gli esercizi comprendono l'analisi dei fatti amministrativi, la situazione patrimoniale e il conto economico.

Le variazioni economiche e finanziarie attive/passive le ho abbreviate in:

VFA: Variazione Finanziaria Positiva
VFP: Variazione Finanziaria Passiva
VEA: Variazione Economica Attiva
VEP: Variazione Economica Passiva

Il 21 Febbraio Giorgio Flavi di Arriccia inizia un'attività commerciale apportando un assegno bancario di € 35.000, denaro contante per € 10.000, un immobile valutato € 175.000, mobili e attrezzature d'ufficio del valore di € 15.000. Il giorno stesso apre un c/c intestato all'azienda presso la locale Banca di Roma versando l'assegno conferito.
Successivamente il signor Flavi effettua le seguenti operazioni (Iva ad aliquota ordinaria):

a) Il 24/02 ottiene dalla sua banca un'apertura di credito in c/c di € 70.000;
b) Il 28/02 riceve, dalla concessionaria Fiat, la fattura per l'acquisto di un automezzo strumentale dal prezzo di € 20.000 + Iva. Il regolamento avviene in giornata con A/B;
c) Il 02/03 riceve una fattura relativa all'acquisto di una partita di merci per € 36.000 + Iva; regolamento 1/3 con A/B e il resto dilazionato con Ri.Ba. a fine Aprile;
d) Il 15/03 emette fattura per la vendita, al prezzo di € 48.000 + Iva, del 60% delle merci acquistate; regolamento € 10.000 con bonifico bancario e il resto dilazionato a 2 mesi dalla fattura.

Presentare l'analisi dei fatti amministrativi, il conto economico e la situazione patrimoniale che evidenzi la composizione degli investimenti e dei finanziamenti alle seguenti date: 21/02, 28/02 e 15/03.









Il 10 Dicembre il signor Andrea Gotti di Cattolica costituisce un'azienda commerciale apportando i seguenti beni: denaro contante € 5.000, assegni € 12.000, mobili e attrezzature valutati € 17.500 e un fabbricato da adibire a magazzino, valutato € 220.000.

Successivamente l'azienda compie le seguenti operazioni:

11/12 Si versano gli assegni sul c/c bancario aperto presso la BNL;
11/12 Si sostengono spese di costituzione per € 2.500, di cui € 1.000 soggette a Iva, che vengono pagate in contanti;
13/12 Si ottiene dalla BNL una sovvenzione a 18 mesi di € 100.000, che è accreditata in c/c;
14/12 Si acquistano kg 60.000 di merce al prezzo di € 600 il q + Iva; regolamento dilazionato;
16/12 Si vendono i 2/3 delle merci acquistate come segue:
- Metà a un prezzo che consente un guadagno pari al 30% del costo;
- Metà a un prezzo che consente un guadagno pari al 20% del ricavo;
- Iva 20;
18/12 Si acquistano arredi al prezzo di € 30.000 + Iva; regolamento 1/3 con A/B e il rimanente con bonifico bancario a 45 giorni;
27/12 Si riscuote la vendita di cui al 16/12 come segue: 1/4 con A/B, metà con bonifico bancario e il rimanente ricevendo alcune cambiali;
31/12 Si estingue il debito verso fornitori di cui al 14/12 come segue; 10% con Ri.Ba. a 30 giorni, 50% con A/B e per il rimanente rilasciando un pagherò.

Presentare l'analisi dei fatti amministrativi, il conto economico e la situazione patrimoniale al 31/12.

lunedì 16 gennaio 2012

Esercizi sullo stato patrimoniale e le note di variazione

Da qualche settimana in classe facciamo degli esercizi sulla situazione patrimoniale e sulle note di variazione.

Di seguito vi riporto un'immagine che raffigura un foglio con un esercizio sulla situazione patrimoniale e un altro con le note di variazione.

mercoledì 7 dicembre 2011

Esercizi sulla situazione patrimoniale

Oggi durante l'ora di economia aziendale l'insegnante ci ha consegnato due fotocopie relative a degli esercizi sulla situazione patrimoniale.

Di seguito vi riporto le foto delle due fotocopie.


mercoledì 16 novembre 2011

I cicli dell'attività aziendale

Oggi durante l'ora di economia aziendale abbiamo letto le pagine relative ai cicli dell'attività aziendale.

I cicli dell'attività aziendale:

la gestione è caratterizzata da una continua successione di cicli produttivi (o processi produttivi) che si intrecciano e si avvicendano senza interruzione.
Ciascuno di essi abbraccia un arco di tempo più o meno ampio, all'interno del quale è possibile distinguere tre differenti cicli i durata variabile, tra loro strettamente collegati, la cui combinazione, se organizzata in modo efficace ed efficiente, permette di raggiungere il fine aziendale.

Distinguiamo, infatti:

- il ciclo monetario;
- il ciclo economico;
- il ciclo tecnico.

Il ciclo monetario inizia con l'impiego di mezzi monetari nell'acquisizione di fattori produttivi e si conclude con la trasformazione dei prodotti in quantità monetarie; in altri termini, esso è l'arco temporale compreso tra il pagamento dei fattori produttivi acquistati (uscita monetaria) e la riscossione del prezzo di vendita dei prodotti (entrata monetaria).

Il ciclo economico inizia con il sostenimento dei costi per l'acquisizione di fattori produttivi e termina con il conseguimento dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti.
E' opportuno sottolineare ce il momento della acquisizione dei fattori produttivi (cioè il sostenimento del costo) spesso non coincide con quello del pagamento del relativo prezzo (cioè dell'uscita monetaria). In questo caso, che è il più frequente, ciclo economico e monetario hanno date di inizio differenti. Lo stesso vale per la vendita di prodotti (conseguimento del ricavo), che spesso non coincide con il momento della riscossione del relativo prezzo (entrata monetaria). In questa ipotesi, ciclo economico e monetario terminano in date differenti.

Il ciclo tecnico coincide con l'attività di produzione attuata dall'azienda (ad esempio la trasformazione delle materie prime in prodotti finiti nelle imprese industriali). Esso inizia con l'impiego dei fattori produttivi e termina con l'ottenimento del bene o la prestazione del servizio.
L'ampiezza di questo ciclo dipende dalle caratteristiche tecniche della produzione attuata. Le imprese che realizzano produzioni complesse ne hanno ovviamente uno più lungo di quello delle imprese che si dedicano a produzioni più semplici. Anche il grado di automazione del processo produttivo influisce sulla durata del ciclo tecnico, nel senso che la semplificazione delle frasi di lavorazione lo rende più breve.

venerdì 4 novembre 2011

La gestione e le sue caratteristiche

Oggi durante l'ora di economia aziendale abbiamo letto le due pagine relative alla gestione aziendale e le sue caratteristiche.

La gestione aziendale e le sue caratteristiche:

lo svolgimento dell'attività aziendale è reso possibile dall'intrecciarsi di una serie di operazioni, collegate e interdipendenti, che tendono al raggiungimento di un fine comune.

Si definisce gestione l'insieme coordinato delle operazioni compiute durante l'intera vita dell'azienda per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il coordinamento di tali operazioni è realizzato mediante l'attività degli organi decisionali, preposti alle varie funzioni aziendali: ciascuno di essi effettua le scelte inerenti la propria funzione, nel rispetto del fine ultimo aziendale fissato dall'imprenditore.

Così, ad esempio, le scelte relative al tipo e al volume di produzione da realizzare sono condizionate da quelle inerenti le strategie di marketing dell'impresa e a loro volta influenzano le politiche di approvvigionamento dei fattori produttivi.

Le operazioni sono tra loro collegate e interdipendenti; una caratteristica fondamentale della gestione, infatti, è l'unitarietà che esiste tra operazioni compiute in epoche differenti (unitarietà nel tempo), oppure poste in essere simultaneamente, in un determinato momento (unitarietà nello spazio).

L'unitarietà nel tempo significa che le operazioni compiute in passato costituiscono un condizionamento per l'attività presente e per quella futura. L'attività presente, d'altra parte, viene concepita e realizzata in funzione delle previsioni riguardanti le future condizioni di svolgimento della gestione.
In un'impresa industriale, ad esempio, la scelta del tipo e delle caratteristiche degli impianti da acquistare è condizionata dalle previsioni riguardanti il futuro livello di attività produttiva; una volta presa, tale decisione condizionerà l'attività aziendale per un lungo periodo di tempo, poichè non è economicamente conveniente procedere di frequentare al rinnovo degli impianti, in relazione alle mutate condizioni della domanda di mercato.

L'unitarietà nello spazio nel senso che la convivenza economica di una determinata operazione compiuta dall'azienda non può essere giudicata isolatamente, ma considerando l'intero sistema delle operazioni in essere in cui si inserisce.

Si pensi a un supermercato che, per attirare la clientela, durante il periodo natalizio vende panettoni e bottiglie di spumanti a prezzo di costo, facendo affidamento sul fatto che, grazie a questa scelta strategica, la clientela insieme a questi beni ne acquisti altri a prezzo normale. Tale operazione, considerata isolatamente, può apparire non conveniente; inserita nel contesto del marketing mix ha invece una sua ragion d'essere per lo sviluppo dell'impresa.

Altra caratteristica fondamentale della gestione è la continuità: tutte le operazioni si svolgono senza alcuna interruzione (cioè senza soluzione di continuità) dal momento della nascita del complesso aziendale fino al termine dell'attività.
L'azienda, una volta costituita, è infatti destinata a durare nel tempo, a meno che non intervengano cause di prematura interruzione dell'attività aziendale, come nel caso in cui non si conseguano risultati soddisfacenti e in linea con gli obiettivi del soggetto economico.

La tendenza dell'azienda a vivere a lungo determina l'esigenza di suddividere la gestione. Le motivazioni sono di ordine:

- economico-aziendale, originate dall'assoluta necessità di procedere a un controllo periodico dei risultati gestionali;

- giuridico, legate al fatto che periodicamente le aziende devono procedere alla compilazione di documenti da cui sia possibile comprendere l'andamento della gestione;

- fiscale, derivati dal fatto che lo Stato deve avere la possibilità di prelevare periodicamente una parte dei redditi che le imprese riescono a conseguire.

La gestione, quindi, viene suddivisa in esercizi.

L'esercizio è l'insieme delle operazioni svolte in un determinato arco di tempo denominato periodo amministrativo che, per motivi di opportunità e comodità, nella maggior parte dei casi si fa coincidere con l'anno solare.

In alcune aziende, per particolari ragioni derivanti ad esempio dal tipo di attività svolta, il periodo amministrativo può differire dall'anno solare. Ad esempio un grande magazzino, che ha un'intensa attività durante le feste natalizie, può decidere per evitare di frazionarla, di avere un periodo amministrativo compreso tra il 1° febbraio e il 31 gennaio dell'anno seguente.

In ogni caso la durata del periodo amministrativo è di dodici mesi: le sole eccezioni riguardano il primo e l'ultimo periodo di vita dell'azienda che, a meno di coincidenze improbabili, non hanno tale durata.
Si pensi ad esempio a un'impresa che viene costituita in data 1/09; se si fissa un periodo amministrativo coincidente con l'anno solare, il primo periodo amministrativo può risultare di soli quattro mesi (dall'1/09 al 31/12) oppure può avere una durata di sedici mesi (i quattro mesi più i dodici dell'anno solare seguente).

L'attività può svilupparsi con l'ambiente esterno o esaurirsi all'interno dell'azienda.
Le operazioni di gestione esterna (fatti esterni) pongono l'azienda in contatto con l'ambiente e con soggetti (ad esempio, clienti, fornitori, Stato, finanziatori, ecc.) nei confronti dei quali essa assume posizioni debitorie o creditorie; ne derivano movimenti monetari immediati (uscite ed entrate di denaro) o differiti (debiti e crediti). Appartengono a questo gruppo le operazioni di finanziamento, di investimento e di disinvestimento, ecc.

Le operazioni di gestione interna (fatti interni) hanno origine e si concludono all'interno dell'azienda, senza alcun rapporto con l'ambiente esterno, senza scambi economici e movimenti monetari (ad esempio, i trasferimenti di materie prime dal magazzino ai reparti di produzione, il passaggio di prodotti finiti al reparto spedizione, ecc.).

mercoledì 26 ottobre 2011

L'imprenditore, gli altri soggetti che operano nell'azienda e l'organizzazione aziendale

Oggi durante l'ora di economia aziendale abbiamo letto le pagine relative all'imprenditore, gli altri soggetti che operano nell'azienda e l'organizzazione aziendale.

I soggetti che operano nell'azienda:

Le persone costituiscono uno degli elementi fondamentali che caratterizzano l'attività aziendale. Possiamo distinguere tali soggetti in:

- investitori (proprietari, soci, azionisti) e, quindi, portatori di capitale di rischio;
- amministratori che possono coincidere con i proprietari oppure essere legati all'azienda da un rapporto di lavoro.
- lavoratori subordinati o dipendenti;
- lavoratori autonomi.

La persone che dà vita all'azienda, organizza e coordina i fattori produttivi assumendosi i rischi dell'attività e l'imprenditore. Egli predispone le strutture organizzative idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati e investe i suoi capitali nella prospettiva di ottenere risultati economici positivi. E' possibile, però, che, nonostante le previsioni favorevoli, l'attività produca risultati economici negativi.

Esiste infatti, in qualsiasi attività economica, un rischio patrimoniale legato al fatto che il capitale investito possa ridursi a causa dei risultati economici negativi dell'attività aziendale.

E' imprenditore quella persona (o quel gruppo di persone) che, disponendo di capitali, concepisce e realizza l'azienda, ne organizza e dirige l'attività assumendosi il rischio patrimoniale.

L'imprenditore individuale o i soci non sempre amministrano personalmente l'azienda; essi, sempre più frequentemente, affidano tale compito a persone che hanno conoscenze e competenze specializzate, legandone all'impresa con un rapporto di subordinazione. Nasce così la figura del manager.
In questa nuova situazione l'imprenditore conserva la titolarità giuridica dell'impresa (continuando così a rischiare il proprio capitale), ma delega le funzioni organizzative e amministrative a "professionisti della gestione", i manager.
L'esercizio dell'attività aziendale comporta l'utilizzo di risorse umane, fornite dai lavoratori dipendenti e autonomi.

I lavoratori dipendenti (art. 2094 c.c.) sono legati all'impresa da un vincolo di subordinazione, in quanto vi operano stabilmente ricevendo in cambio una retribuzione prestabilita. Essi possono essere distinti in dirigenti, quadri, impiegati e operai; per il lavoro svolto percepiscono una retribuzione, liquidata dall'azienda.
I lavori autonomi forniscono prestazioni che richiedono conoscenze specialistiche (consulenze, progettazione di lavori, assistenza tecnica, ecc.); sono lavoratori autonomi i commercialisti, gli avvocati, gli agenti do commercio, gli architetti, ecc. Tali soggetti organizzano autonomamente il proprio lavoro; spesso, pur stabilendo con l'azienda un rapporto continuativo, non sono legati ad essa da alcun vincolo di subordinazione.
Per il lavoro svolto percepiscono un compenso specifico, concordato con l'imprenditore di volta in volta o periodicamente sulla base di contratti.

Il soggetto giuridico e il soggetto economico:

l'attività aziendale si sviluppa attraverso una serie di operazioni di vario tipo: acquisti, vendite, pagamenti, riscossioni, ottenimenti e concessioni di finanziamenti, ecc. Da queste operazioni sorgono diritti e obblighi dell'impresa nei confronti di terzi.
All'interno dell'azienda deve esistere, quindi, qualcuno che risponda delle obbligazioni che l'azienda assume durante il suo funzionamento.

Il soggetto giuridico dell'azienda è la persona (o le persone) alla quale si riferiscono i diritti e gli obblighi derivanti dalle operazioni aziendali.

Secondo la nostra legislazione, possono essere soggetti giuridici le persone fisiche e le persone giuridiche, che sono enti ai quali la legge riconosce l'attitudine a essere titolare dei diritti e degli obblighi derivanti dall'attività svolta (personalità giuridica).

In un'azienda individuale, soggetto giuridico è lo stesso proprietario, che è l'unico responsabile.

Il discorso è più complesso in riferimento alle società, in quanto presuppone la conoscenza di nozioni giuridiche che vengono esaminate e approfondite nello studio del diritto. Si può comunque affermare che nel caso delle società di persone il soggetto giuridico è rappresentato dall'insieme di tutti i soci, non essendo tale tipologia di società dotata di personalità giuridica.

Nel caso delle società di capitali, il soggetto giuridico è la società stessa.
In base alla natura del soggetto giuridico distinguiamo:
- aziende private;
- aziende pubbliche;

Le aziende private (individuali o collettive) hanno soggetto giuridico privato.

Le aziende pubbliche hanno soggetto giuridico pubblico. Ne sono esempi significativi lo Stato, Regioni, le Provincie, i Comuni e, più in generale, tutti gli enti che svolgono attività di pubblico interesse (ad esempio, enti di previdenza e di assistenza come l'Inps).

Il soggetto economico è colui che effettivamente prende le decisioni all'interno dell'azienda, scegliendo l'oggetto dell'attività, il fine da perseguire e gli strumenti più idonei per il relativo conseguimento.

Il soggetto economico è la persona (o il gruppo di persone) che, di fatto, controlla l'attività aziendale, in quanto effettua le scelte e prende le decisioni più rilevanti.

Nelle aziende individuali il soggetto economico è il proprietario.
Nelle società, invece, il soggetto economico è rappresentato dal socio o dal gruppo di soci (socio maggioritario o di maggioranza) che dispone della maggioranza dei voti e può, quindi, imporre la propria volontà ai soci "di minoranza".

Soggetto giuridico e soggetto economico spesso non coincidono.

Nell'azienda individuale, il proprietario è contemporaneamente soggetto giuridico e soggetto economico: il signor Rossi, titolare della sua azienda, è soggetto giuridico e anche soggetto economico.
Nelle società di capitali, al contrario, soggetto giuridico è la società stessa, che pertanto risponde pienamente degli obblighi assunti nello svolgimento dell'attività; soggetto economico è il socio (o il gruppo di soci) che detiene una quota del capitale sufficiente a orientare le decisioni dell'assemblea.
La società per azioni Fiat è soggetto giuridico, la famiglia Agnelli soggetto economico.

L'organizzazione aziendale:

al momento della costituzione di un'azienda è necessario affrontare una serie di problemi riguardanti, in particolare, il tipo di attività da svolgere (industriale, mercantile, di servizi, ecc.), il luogo dove svolgerla, le dimensioni e la forma giuridica da assumere (azienda individuale, società di vario tipo).
In funzione di tali decisioni occorre dotare l'azienda delle risorse umane e patrimoniali indispensabili per l'attività produttiva (persone e beni) e coordinarle in modo da assicurarne un razionale impiego in vista del raggiungimento degli scopi per i quali l'azienda è stata istituita. In altre parole, è necessario che essa predisponga, sulla base delle scelte inizialmente operate, la propria struttura.

Lo studio dell'assetto organizzativo dell'azienda, quindi, deve necessariamente considerare la localizzazione dell'azienda stessa, la dimensione e forma giuridica e l'organizzazione delle risorse umane.

La localizzazione:

la localizzazione rappresenta un problema particolarmente dedicato in ogni tipo di attività: sia per l'impresa industriale che per quella mercantile, ad esempio, l'ubicazione deve conciliare esigente strettamente operative (come la possibilità di disporre delle materie prime necessarie in tempi brevi o di far pervenire rapidamente le merci ai clienti) con altre di natura economica legate al contenimento dei costi.

Tale scelta, quindi, deve essere effettuata in base a elementi che ogni azienda deve valutare in funzione della propria attività e del contesto in cui opera.

I fattori più importanti di cui tener conto sono:

-l'ubicazione dei mercati di approvvigionamento delle materie prime (aziende industriali) o delle merci (aziende mercantili);
- la possibilità di reperire i fattori produttivi da impiegare in azienda (come ad esempio, la manodopera, l'energia elettrica, ecc.);
- la presenza di determinare infrastrutture (servizi pubblici, strade, porti, ecc.);
- la lontananza dai centri abitati, nel caso in cui si tratti di un'azienda che esegue lavorazioni particolari (ad esempio, attività molto numerose) che suggeriscono o impongono condizioni di isolamento;
- la possibilità di disporre di ampi spazi per uffici, show room, magazzini, edifici industriali, aree di servizio e di manovra degli automezzi, ecc.

La forma giuridica:

la forma giuridica dell'azienda è strettamente connessa alla sua dimensione e all'attività prescelta.

Attività di dimensioni limitate suggeriscono la costituzione di imprese individuali o di società di persone, dove l'imprenditore o i soci controllano direttamente l'operato dei pochi addetti e gestiscono personalmente i rapporti con la clientela.

Se al contrario, l'azienda assume dimensioni rilevanti che richiedono l'impiego di ingenti mezzi finanziari, risulta conveniente l'adozione della forma giuridica di società di capitali.

L'organizzazione:

l'organizzazione ha lo scopo di stabilire le funzioni e regolare l'attività lavorativa dei soggetti che operano all'azienda, al fine di rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tra i problemi da affrontare nell'organizzazione del personale, assume particolare rilevanza la scelta della struttura organizzativa, ossia dei criteri di divisione del lavoro tra tutte le persone che operano nell'azienda.

Per un ordinato svolgimento dell'attività e il razionale impiego dei soggetti che operano nell'azienda.
Infatti, è necessario creare una struttura che stabilisca chiaramente i compiti e le responsabilità dei singoli e le relazioni tra loro esistenti.

Preliminari alla definizione della struttura organizzativa sono le scelote inerenti i seguenti aspetti:

- gli organi tra cui è suddiviso il lavoro;
- le funzioni attribuite a tali organi;
- le relazioni tra gli organi ("linee di influenza")

L'organo è una struttura alla quale è attribuita la responsabilità di svolgere un insieme di compiti.

In genere nelle aziende tre livelli di organi sono individuabili:

- organo volitivo, rappresentato dal soggetto o dai soggetti (imprenditore-proprietario o assemblea dei soci) che danno vita all'azienda e ne fissano gli obiettivi generali, prendendo le decisioni che riguardano le strategie da seguire, cioè le azioni da intraprendere per il raggiungimento del fine aziendale;
- organo direttivo, costituito da quelle persone che traducono in direttive esecutive le linee comportamentali fissate dall'organo volitivo; nelle società è costituito degli amministratori e dai direttori generali;
- organo esecutivo, composto da coloro che eseguono materialmente le operazioni aziendali, prestando attività di lavoro dipendente (impiegati, operai, ecc.).

Nelle piccole aziende il proprietario può svolgere contemporaneamente funzioni di carattere volitivo, direttivo e anche esecutivo; si realizza, quindi, un accertamento di tutti gli organi in un solo individuo.
Questo non viene nelle aziende di maggiori dimensioni, nelle quali si formano strutture organizzative più complesse e si verifica una ripartizione delle funzioni tra più organi.

Ogni organo svolge una determinata funzione di cui è considerato responsabile e ha come obiettivo il conseguimento di un risultato parziale derivante dall'esecuzione dei compiti che gli sono affidati.

Per creare una struttura organizzativa, funzionante ed efficiente, è anche necessario stabilire le relazioni che collegano questi organi che permettono loro di comunicare. All'interno dell'azienda ognuno deve sapere con sicurezza come e a chi rivolgersi per ciascun compito, chi è la persone autorizzata a emettere ordini e alla quale bisogna rispondere del proprio operato.

L'assetto organizzativo aziendale, una volta definito, non è immutabile. Lo studio dell'azienda come sistema in continuo contatto con l'ambiente esterno ha evidenziato la necessità di creare strutture organizzative flessibili, caratterizzate da relazioni non eccessivamente formalizzante.

venerdì 14 ottobre 2011

Gli obblighi della post-fatturazione: i registri Iva, liquidazione periodica, versamento e dichiarazione annuale

Oggi durante le due ore di economia aziendale abbiamo letto le pagine sugli obblighi della post-fatturazione.

Gli obblighi della post-fatturazione:

la post-fatturazione (espressione con cui si intendono tutti gli adempimenti che devono aver luogo dopo la fatturazione) comprende i seguenti obblighi:

- la registrazione delle fatture;
- la liquidazione periodica e il versamento dell'imposta;
- l'invio telematico dell'ammontare dei corrispettivi da parte dei contribuenti che svolgono attività commerciale;
- la trasmissione telematica di una comunicazione annuale;
- la presentazione della dichiarazione annuale.

I registri IVA:

le operazioni effettuate dai soggetti Iva devono essere annotate in appositi registri, che consentono di determinare periodicamente l'ammontare dell'imposta da versare all'Erario (oppure di quella a credito). Essi sono:

- il registro delle fatture emesse;
- il registro dei corrispettivi;
- il registro delle fatture d'acquisto (o registro degli acquisti).

Il D.p.r. 7/12/2001 n. 435 ha attribuito ai contribuenti che sono, ai fini delle imposte dirette, in regime ordinario di contabilità (tutte le società di capitali, e le imprese individuali e le società di persone con ricavi superiori a € 309.874,14 per le attività di servizi oppure a € 516.456,90 per le altre attività) la facoltà di non tenere i registri Iva a condizione che:

- le registrazioni vengono effettuate sul libro giornale nei termini previsti per i registri Iva;
- possano essere forniti all'Amministrazione finanziaria dello Stato, a richiesta, gli stessi dati che sarebbero stati annotati sui registri Iva.

Particolari agevolazioni sono previste per i contribuenti minimi; essi, infatti, hanno soltanto l'obbligo di:

- conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali di importazione;
- certificazione dei corrispettivi;
- trasmissione telematica dell'ammontare dei corrispettivi giornalieri, per i contribuenti che operano nella grande distribuzione organizzata.

Il registro delle fatture emesse:

nel registro delle fatture emesse (art. 23 D.p.r. 633/1972) devono essere annotate le fatture di vendita, secondo l'ordine di numerazione, entro i seguenti termini:

- le fatture immediate entro 15 giorni dalla data di emissione;
- le fatture differite entro il termine di emissione, coincidente con il giorno 15 del mese successivo alla consegna o alla spedizione.

La registrazione deve essere effettuata per le fatture immediate con riferimento al mese (o trimestre) in cui sono state emesse, per quelle differite con riferimento al mese (o trimestre) di consegna o di spedizione di beni venduti.

Così, ad esempio, una fattura immediata emessa in data 29/03 da un'impresa che liquida l'Iva mensilmente può essere registrata entro il giorno 13/04, ma deve essere considerata nella liquidazione del mese in cui è stata emessa, cioè del mese di marzo. In modo analogo, se la consegna delle merci ha avuto luogo il 7/11, la fattura differita può essere registrata entro il 15/12, ma deve essere considerata (nell'ipotesi di contribuenti mensili) nella liquidazione Iva del mese di novembre.

Eccezioni alla regola generale sono:

- le fatture emesse in seguito a cessioni di beni o prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di determinati Enti pubblici (Stato, Enti pubblici territoriali, Aziende sanitarie locali, ospedali, ecc.). Dato il pagamento del corrispettivo da parte di tali soggetti avviene generalmente con notevole ritardo rispetto all'emissione della fattura, allo scopo di evitare al contribuente di dover anticipare l'imposta il documento di vendita deve essere emesso e registrato nel rispetto dei termini ordinari, ma la relativa Iva diviene esigibile, da parte dell'Erario, soltanto al momento del pagamento del corrispettivo. Per avvalersi del rinvio della liquidazione dell'Iva, il contribuente deve annotare la fattura nel registro delle fatture emesse con idonee evidenziazioni (ad esempio, in apposite colonne);
- le fatture emesse da operatori il cui volume d'affari non sia superiore a € 200.000 nei confronti di imprenditori e di esercenti arti e professioni; anche in questo caso, cedente e necessario emettono ed annotano le fatture nel rispetto dei termini ordinari, ma la relativa Iva diviene esigibile per L'Erario solo nel momento dell'incasso, e, comunque, dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione, a patto che la fattura porti l'annotazione "Operazione con Iva a esigibilità differita ex art. 7, D.I. 185/2008".

In relazione a ciascuna fattura, nel registro devono essere annotati:

- il numero progressivo attribuito: può essere adottata un'unica numerazione annuale (a partire dalla prima fattura emessa nell'anno fino all'ultima), o una numerazione mensile, preceduta da un codice che identifichi il mese di emissione (ad esempio, A per il mese di gennaio, e così via);
- la data di emissione;
- i dati identificativi del compratore (ditta, ragione sociale o denominazione sociale, oppure nome e cognome);
- l'ammontare dell'imponibile distinto per aliquota;
- l'ammontare dell'imposta distinto per aliquota;
- per le operazioni non imponibili o esenti, il titolo di inapplicabilità dell'imposta e la norma ddi riferimento.

Nel caso in cui le fatture abbiano un importo inferiore a € 154,94 il Decreto Iva, allo scopo di limitare gli oneri amministrativi dei contribuenti, consente la registrazione, entro i termini visti in precedenza, di un unico documento riepilogativo, contenente gli elementi fondamentali (numeri, imponibile e Iva complessivi distinti per aliquote) delle singole fatture emesse.
Nel registro delle fatture emesse, infine, devono essere annotate le fatture relative agli acquisti effettuati nell'ambito della Ue. I soggetti Iva devono registrare le fatture relative agli acquisti intracomunitari e ai relativi servizi di trasporto sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.
La fattura, al momento del ricevimento, deve essere numerata e integrata indicando l'ammontare dell'Iva, o il titolo e la norma di non assoggettabilità all'imposta. In alternativa, alla duplice annotazione, è possibile tenere un apposito registro, nel quale annotare soltanto gli acquisti intracomunitari.

Il registro dei corrispettivi:

- il registro dei corrispettivi (art. 24 D.p.r. 633/1972) è previsto per i commercianti al minuto e per coloro che esercitano attività assimilate (bar, alberghi, ristoranti, ecc.). Questi contribuenti vi annotano gli incassi giornalieri, certificati attraverso scontrini e ricevute fiscali, entro il giorno non festivo successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.
E' consentita la registrazione riepilogativa, da effettuarsi entro il giorno 15 del mese successivo, di tutte le operazioni documentate da scontrino fiscale effettuate in ciascun mese solare.

Il registro delle fatture di acquisto:

nel registro delle fatture di acquisto (art. 25 D.p.r. 633/1972) i contribuenti devono annotare le fatture e le bollette doganali (nel caso di importazioni) relative a beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa. La registrazione deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale si esercita il diritto alla detrazione dell'Iva.

La liquidazione periodica:

i soggetti Iva, come sappiamo, agiscono come "esattori" per conto dello Stato, nel senso che ad esempio sostituiscono nel pagare e riscuotere l'imposta; periodicamente calcolano il credito o il debito verso lo Stato, confrontando l'Iva riscossa dai clienti in occasione delle vendite e l'Iva pagata ai fornitori al momento degli acquisti (deduzione imposta da imposta).

E' importante ricordare il concetto di momento di esigibilità dell'Iva, cioè l'istante in cui sorge il diritto dell'Erario a percepire l'imposta.

Esso coincide, in linea generale, con quello della consegna dei beni venduti o dal pagamento del corrispettivo dei servizi presentati; esistono, però, delle eccezioni, tra le quali rientrano:

- le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici, che divengono esigibili soltanto al momento del pagamento dei corrispettivi;
- le operazioni effettuate nei confronti di imprenditori ed esercenti arti e professioni da parte di operatori il cui volume d'affari non superi i 200.000 euro: anche in questo caso, a patto che il cedente dichiari espressamente in fattura di volersi avvalere di tale opzione, indicando anche gli estremi della norma di riferimento (art. 7 D.I. 185/2008). L'Iva sulle fatture diventa esigibile al momento dell'incasso e, comunque, dopo un anno dall'effettuazione dell'operazione (Iva per cassa).

La liquidazione dell'imposta consiste nel determinare periodicamente la differenza fra l'Iva esigibile (desumibile dalle annotazioni eseguite nel registro delle fatture emesse o, per le imprese al dettaglio, nel registro dei corrispettivi) e l'Iva sugli acquisti per la quale viene esercitato il diritto alla detrazione (risultante dal registro delle fatture di acquisto).

La periodicità con cui si deve procedere alla liquidazione dell'Iva è normalmente mensile; il relativo versamento, quando dovuto, deve essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui la liquidazione si riferisce (o il primo giorno lavorativo successivo, se tale scadenza cade di sabato o di giorno festivo).

Il Decreto Iva consente ai contribuenti non ordinari di optare per il regime di liquidazione trimestrale, calcolando il saldo a debito o a credito verso lo Stato ogni trimestre solare. Il versamento, quando dovuto, deve essere effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre. Relativamente al 4° trimestre dell'anno, la liquidazione deve essere effettuata entro il 16 febbraio dell'anno successivo; il termine per il versamento, invece, è il 16 Marzo.

I contribuenti che optano per la liquidazione trimestrale devono maggiorare l'importo dei versamenti dell'1% a titolo di interesse.

Il versamento dell'imposta:

Dalla liquidazione può risultare un saldo a debito oppure a credito del contribuente.
I contribuenti possono compensare tra loro i debiti e i crediti relativi alle liquidazioni Iva con quelli di altre imposte e contribuiti (ritenute alla fonte, contributi previdenziali, ecc.), che pure scadono il giorno 16 di ciascun mese. Ciò consente di versare un unico importo, operando una compensazione tra i debiti e i crediti relativi allo stesso periodo; in tal modo, un debito relativo all'Iva può essere compensato con un credito derivante da altre imposte o da contributi.

I versamenti devono essere effettuati esclusivamente in via telematica mediante il modello di pagamento unificato (mod. F24), direttamente tramite il sito Internet Fiscoonline (o il servizio Entratel) o ricorrendo ai servizi telematici offerti da banche e Poste, oppure ancora attraverso intermediari abilitati al servizio Entratel che utilizzano il software "F24 comulativo". Se la compensazione copre per intero le somme dovute, la parte di credito non utilizzata può essere fatta valere in occasione del primo versamento successivo o essere chiesta a rimborso.
I contribuenti mensili che per la tenuta della contabilità si avvalgono di altri soggetti (ad esempio, dottori commercialisti o esperti contabili) possono far riferimento, nella liquidazione periodica dell'imposta, alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente; l'Iva da versare entro il 16 ottobre, ad esempio, può essere calcolata facendo riferimento alle operazioni del mese di agosto (anzichè a quelle di settembre).
Qualora l'importo da versare non sia superiore a € 25, 82, il versamento non deve essere effettuato e l'imposta dovuta va ad aumentare il debito del periodo successivo.

I contribuenti che operano nella grande distribuzione organizzata devono trasmettere in via telematica l'ammontare dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi con scadenza settimanale.

I contribuenti, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono trasmettere per via telematica all'Amministrazione finanziaria dello Stato una comunicazione riepilogativa, che sintetizza i dati (Iva esigibile, Iva portata in detrazione, differenza tra i due importi) relativi alle liquidazioni periodiche effettuate nel corso dell'anno precedente (D.p.r. 7 dicembre 2001, n. 435).

I soggetti Iva, inoltre, hanno l'obbligo di versare entro il 27 dicembre di ogni anno un acconto dell'imposta relativa al mese di dicembre (per i contribuenti mensili) o all'ultimo trimestre solare (per i contribuenti trimestrali).

L'acconto dee essere calcolato secondo una delle seguenti modalità:

- in misura pari all'88% dell'Iva versata in riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente, nel caso di liquidazione mensile, oppure dell'Iva versata con la dichiarazione annuale dell'anno precedente, nel caso di liquidazione trimestrale (metodo storico);
- in misura pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso (o in sede di dichiarazione annuale per i contribuenti trimestrali), se inferiore a quella determinata secondo la modalità precedente (metodo previsionale);
- in misura pari all'imposta liquidata provvisoriamente sulla base delle operazioni effettuate dal 1° al 20 dicembre per i contribuenti mensili o dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali (metodo della liquidazione al 20/12).

L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a € 103,29; sul versamento effettuato dai contribuenti trimestrali non si applica la maggiorazione dell'1%.

Limiti oggettivi e soggettivi alla detrazione dell'Iva:

l'Iva sugli acquisti non è sempre detraibile; il diritto di detrarre dall'imposta sulle fatture emesse (Iva a debito) quella relativa alle fatture di acquisto (Iva a credito) non è, infatti, assoluto. Il principio fondamentale della detraibilità dell'imposta è quello dell'inerenza, in base al quale la detrazione spetta in relazione ai beni e servizi acquistati allo scopo di porre in essere operazioni imponibili.
Il decreto Iva (art. 19 e seguenti) pone alla detrazione due tipi di limiti:
- limiti oggettivi, che dipendono dalla natura dei beni e dei servizi acquistati;
- limiti soggettivi, che hanno origine delle caratteristiche dell'attività svolta dal soggetto acquirente.

Tra i limiti oggettivi, ricordiamo: l'Iva relativa all'acquisto, importazione e spese di gestione di telefoni portatili e radiotelefoni è detraibile soltanto nella misura del 50%.

Il principale limite soggettivo sussiste quando il contribuente, oltre a operazioni imponibili, effettua operazioni esenti da Iva.

La normativa prevede limiti alla detrazione nel caso di acquisto di beni o servizi utilizzati promiscuamente per effettuare operazioni imponibili e operazioni esenti da imposta.
La detrazione deve essere determinata in base a un particolare procedimento, denominato pro-rata, finalizzato alla determinazione della percentuale di detraibilità dell'Iva.
In altri termini, l'Iva assolta sugli acquisti è riconosciuta in detrazione in proporzione alla percentuale di operazioni imponibili sul totale del volume d'affari del soggetto Iva.

Un discorso a parte va fatto per gli automezzi destinati anche all'impiego personale dell'imprenditore, dei suoi familiari, dei soci, ecc.: l'Iva assolta al momento dell'acquisto è detraibile nella misura in cui gli stessi vengono utilizzati per realizzare operazioni imponibili, cioè per la parte destinata allo svolgimento dell'attività d'impresa; si applica, quindi, il principio dell'inerenza previsto dall'art. 19 del D.p.r. 633/1972. Infatti, con la scadenza del 14/9/2o06 la Corte di giustizia europea ha dichiarato il 15% dell'Iva sugli acquisti di automezzi destinati anche all'uso personale.
Occorre tuttavia precisare che l'Italia (come molti altri Stati dell'Ue) ha ottenuto dall'Unione europea un'apposita deroga al principio, in base alla quale la quota detraibile dell'ammontare dell'Iva assolta all'acquisto dei suddetti automezzi viene determinata in modo forfetario nella misura del 40%.
E' invece interamente detraibile l'Iva assolta all'acquisto di autoveicoli utilizzati esclusivamente quali beni strumentali o di carburanti, lubrificanti, ecc. ad essi destinati

venerdì 30 settembre 2011

l'Iva: caratteristiche, presupposti di applicazione e classificazioni delle operazioni

Oggi durante l'ora di economia aziendale abbiamo letto il primo capitolo riguardante le caratteristiche, i presupposti di applicazione e classificazioni delle operazioni dell'Iva.

Le caratteristiche dell'Iva:

nel biennio sono state esaminate le caratteristiche dell'Iva, la classificazione delle operazioni ai fini della relativa applicazione e principali documenti della compravendita. In questa sede, dopo aver richiamato sinteticamente i concetti fondamentali già appresi, affronteremo e approfondiremo aspetti riguardanti l'imposta analizzando, in particolare, la registrazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche.

<> (art. 1 D.p.r. 26/10/1972 n. 633).

L'Iva è la principale imposta indiretta del nostro sistema tributario. Ricordiamo che si tratta di un'imposta indiretta poichè colpisce i consumi, cioè la ricchezza nel momento in cui viene utilizzata.

Le sue caratteristiche fondamentali sono:
- la generalità: colpisce numerosissime operazioni e interessa l'intera collettività.
- l'incidenza sui consumi: grava completamente sui consumatori finali.
- la proporzionalità: si calcola applicando aliquote differenziate ma costanti;
- la neutralità: a parità di valore aggiunto complessivo, l'ammontare dell'imposta è indipendente dal numero dei trasferimenti subiti dalla merce prima di giungere al consumatore finale;
- il frazionamento del versamento: viene versata, da tutti i soggetti che intervengono nel processo produttivo, sull'incremento di valore che i beni oggetto di scambio subiscono in ogni passaggio produttivo.

Il valore aggiunto è la differenza tra il ricavo dei beni e dei servizi venduti in un determinato periodo di tempo e il costo dei beni e dei servizi acquistati e impiegati per produrli.

Esso esprime, quindi, l'incremento di valore che i beni e i servizi subiscono in un passaggio produttivo.
Poichè non è possibile stabilire quali siano esattamente i beni e i servizi impiegati per la realizzazione di un determinato prodotto e, quindi, individuare il valore aggiunto attribuibile ai singoli prodotti, ai fini fiscali si fa riferimento all'entità complessiva delle operazioni effettuate da un determinato soggetto in un certo periodo di tempo.


Ciascun operatore economico che interviene in qualunque fase del ciclo produttivo e distributivo provvede al versamento dell'imposta proporzionalmente al valore aggiunto che lui stesso produce.
Si realizza in tal modo il frazionamento del versamento dell'Iva, fermo restando che l'imposta grava esclusivamente sul consumatore finale.

Il meccanismo con il quale l'Iva sugli acquisti viene detratta da quella sulle vendite per determinare l'imposta da versare allo Stato prende il nome di deduzione imposta da imposta.

I presupposti di applicazione dell'imposta:

L'art. I D.p.r. 633/1972 stabilisce i presupposti dell'Iva, cioè le circostanze che devono contemporaneamente sussistere affinchè l'imposta sia applicata.

Essi sono:
- il presupposto oggettivo: l'operazione deve essere una cessione di beni o una prestazione di servizi;
- il presupposto soggettivo: l'operazione deve essere effettuata da un imprenditore, un artista o un professionista (soggetti Iva);
- il presupposto territoriale: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere effettuate nel territorio dello Stato. A questo proposito, la normativa distingue fra:
- scambi nazionali, che avvengono nel territorio dello Stato italiano;
- scambi intracomunitari, cioè tra Paesi membri dell'Unione europea (Ue);
- scambi extracomunitari, che comprendono le importazioni (merci provenienti da Paesi extra Ue) e le esportazioni (merci destinate a Paesi extra Ue).

Nel presente volume ci occupiamo dell'Iva applicata negli scambi nazionali, rinviando la disciplina dell'imposta relativa al commercio internazionale agli anni successivi.

I presupposti indicati devono sussistere contemporaneamente; la mancanza di uno solo di essi determina l'esclusione dell'operazione dal campo applicazione dell'imposta.

Un'eccezione è costituita dalle importazioni, che devono essere assoggettate a Iva anche in assenza del presupposto soggettivo, cioè se sono effettuate da privati non imprenditori.

La classificazione delle operazioni commerciali ai fini Iva:

la normativa Iva (D.p.r. 633/1972 cui d'ora in poi faremo riferimento) distingue le operazioni commerciali in due gruppi.

1) Operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta (operazioni Iva), in quanto sussistono contemporaneamente i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale.
Esse sono soggette ad obblighi previsti dalla normativa Iva (principalmente, fatturazione e registrazione).

All'interno di questo gruppo è necessario distinguere tra:
- operazioni imponibili;
- operazioni non imponibili;
- operazioni esenti.

Le operazioni imponibili sono caratterizzate dall'applicazione dell'imposta sulla base delle aliquote fissate dalla legge e sono soggette agli obblighi di fatturazione e di registrazione.

Le operazioni non imponibili, invece, sono cessioni di beni o prestazioni di servizi alle quali l'Iva non viene applicata per ragioni di differente natura. Esempi di operazioni non imponibili sono:

- le esportazioni (art. 8), denominante in linguaggio tecnico cessioni all'esportazione;
- i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9).

Tali operazioni, anche se non comprendono l'applicazione dell'Iva, sono soggette agli obblighi di fatturazione e di registrazione.

Le operazioni esenti (elencate nell'art. 10), pur presentando tutti i presupposti di applicazione, non vengono associate all'Iva per scelte di politica economica o per ragioni di carattere sociale. Rientrano, ad esempio, in questa categoria:

- le operazioni di credito e finanziamento e le dilatazioni di pagamento;
- le prestazioni relative a contratti di assicurazione;
- le prestazioni mediche;
- gli affitti di immobili non strumentali.

Le operazioni esenti, come le precedenti, devono essere fatturate e registrate. I contribuenti tuttavia, a norma dell'art. 36 bis e previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, sono dispensati dagli obblighi di fatturazione e di registrazione.

Operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta (operazioni non Iva) per la mancanza di uno dei requisiti essenziali (operazioni escluse), o per espressa previsione legislativa (operazioni estranee).

I principali casi di operazioni escluse, elencati nell'art. 15, sono i seguenti:

- gli interessi di mora per ritardi nell'esecuzione di contratti;
- le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in norme e per conto della controparte, purchè documentate;
- l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne è pattuita la restituzione.

Per tali operazioni non sussiste l'obbligo di fatturazione; esse, inoltre, non rientrano nel calcolo del volume d'affari dell'azienda.

Il contribuente ha l'obbligo di emettere una fattura ogni volta che pone in essere un'operazione rilevante ai fini Iva (imponibile, non imponibile o esente).

La legge presta particolare attenzione al momento di effettuazione delle operazioni (il cosiddetto momento impositivo), poichè esso genera l'obbligo di emettere la fattura. L'art. 6 D.p.r. 633/1972 prevede, che:

le cessioni di beni si considerano effettuate al momento della:

- stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili;
- consegna o della spedizione, se riguardano beni mobili;

le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, a prescindere dal momento in cui l'operazione viene ultimata.

Se anteriormente al verificarsi dei suddetti eventi o indipendentemente da essi, è emessa fattura o è pagato totalmente o parzialmente il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. In base a tale disposizione, il ricevimento di un acconto sul pagamento di merci da parte di un cliente determina l'obbligo di emettere la fattura, con il conseguente addebito dell'Iva.
La fattura definitiva che viene emessa all'atto della consegna delle merci deve tener conto, ovviamente, dell'acconto già ricevuto, addebitando l'Iva sul residuo corrispettivo.

Le aliquote Iva:

l'Iva si basa su un sistema di aliquote differenziate, a seconda dei beni o servizi ai quali deve essere applicata. Esse sono soggette a variazioni, in relazione alla necessità dello Stato di aumentare le entrate tributarie e all'esigenza di armonizzarle con quelle applicate negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea.

giovedì 29 settembre 2011

Schema della fattura

Oggi ho deciso di postare lo schema della fattura.

Tale schema tratta ciò che deve andare prima della base imponibile e ciò che deve andare dopo aver calcolato la base imponibile (rispettando ovviamente l'ordine).

Questo è lo schema della fattura che deve essere eseguito per ordine partendo dal numero 1.

1) Quantità x Prezzo unitario

2) Eventuali sconti

3) Spese forfetarie (o non documentate) es. trasporto con automezzo del venditore

4) Base imponibile

5) Iva

6) Spese documentate (es. trasporto a mezzo vettore, ecc.)

7) Cauzioni (x imballo a rendere)

8) Interessi

9) Totale fattura

lunedì 26 settembre 2011

Registro degli acquisti e delle fatture

Tempo fa avevo postato una foto raffigurante la post-fatturazione avente 3 esercizi.

Oggi durante le due ore di economia aziendale abbiamo svolto l'esercizio n°3 utilizzando due registri IVA, ovvero il registro degli acquisti e il registro delle fatture.

Di seguito vi riporto il testo dell'esercizio in questione.

La Stefano Vignutelli & C s.n.c. di Ferrara nel mese di luglio dell'anno n ha ricevuto e registrato alle date indicate le seguenti fatture.

03/07 fattura n. 267, emessa il 30/06 dal fornitore Giacomo Sansovini di Grosseto, relativa ad un assegno bancario di € 1.463 inviato il 29/06 come anticipo sulla fornitura di un certo numero di prodotti codice A/100 soggetti a IVA 10%;

12/07 fattura n. 234, emessa il 10/07 dal fornitore PES s.r.l. di Pordenone, relativa a n. 75 prodotti codice B/110 a € 55 l'uno e a n. 80 prodotti codice B/120 a € 60 l'uno, sconto incondizionato 10%+5%; consegna f.m.v. con spese di trasporto anticipate dal venditore in nome e per conto del compratore per € 180, IVA 20% inclusa, come da fattura n. 221 del 06/07 del corriere ferrini di Pordenone; imballo fatturato a € 110; regolamento 1/2 a pronti e 1/2 a 90 giorni; IVA 10% sui prodotti codice B/120 e 20% sui prodotti codice B/110;

20/07 fattura n. 287 emessa il 19/07 dal fornitore Giacomo Sansovini di Grosseto, relativa alla fornitura di 80 prodotti codice A/100 al prezzo di € 84 l'uno; consegna f.m.v. con trasporto eseguito dall'azienda venditrice e fatturato a € 150; imballo fatturato a € 80. Regolamento: per € 1.463 anticipato con A/B (si veda l'operazione di cui al 03/07) e il saldo in tre rate di uguale importo a 30,60 e 90 giorni data fattura, mediante Ri.Ba.;

28/07 nota di variazione IVA n. 39, emessa il 27/07 dalla PES s.r.l. di Pordenone per la restituzione di n. 1 prodotto codice B/110 e di n. 5 prodotti codice B/120 risultati difettosi;

31/07 scheda carburanti per complessivi € 275 (IVA 20% inclusa) per il consumo di gasolio del mese di luglio relativo all'automezzo strumentale Fiat Ducato targato CD666WN.

Nello stesso mese ha emesso e registrato alle date indicate le seguenti fatture di vendita per consegne effettuate nel mese di luglio;

01/07 fattura n. 77 su Alfonso Quaranta di Ferrara, relativa alla locazione per il mese di luglio di un magazzino al canone mensile di € 950 + IVA 20%.

05/07 fattura n. 78 sul cliente Maurizio Bandini di Modena, relativa a n. 100 prodotti codice B/110 a € 80 l'uno, soggetti a IVA 20%; sconto incondizionato 5%; consegna f.m.v., con addebito di spese di trasporto documentate e anticipate dal venditore in nome e per conto del compratore per € 100 + IVA 20% al corriere Omniaexpress di Ferrara, come da sua fattura n.180 del 05/07; pagamento a 60 giorni data fattura oppure a pronti con sconto del 2%;

18/07 fattura n. 79 sulla JOB s.r.l. di Ozzano Emilia, relativa alla fornitura di n. 40 prodotti codice C/150 a € 192 l'uno e di n. 30 prodotti codice D/130 a € 36 l'uno; imballo a rendere con cauzione di € 200; consegna f.m.c.; IVA 10% sui prodotti codice C/150 e 20% sui prodotti codice D/130;

26/07 fattura n. 80 per il prelevamento da parte di uno dei soci di n. 3 prodotti codice A/110 del valore normale di € 90 l'uno, da destinare al consumo familiare; IVA 10%;

28/07 nota di variazione n. 6, emessa in seguito al pagamento a pronti della fattura n. 78 del 05/07 da parte del cliente Bandini.

Di seguito vi riporto la fattura riportata sul modulo degli acquisti e delle fatture.

Fattura riportata sul modulo degli acquisti:


Fattura riportata sul modulo delle fatture:

venerdì 23 settembre 2011

Appunti sulla fattura

Oggi durante l'ora di economia aziendale l'insegnante ha dettato alcuni nuovi appunti sulla fattura.

Di seguito vi riporto tali appunti che sono stati dettati dall'insegnante.

Le fatture ricevute devono essere numerate progressivamente dall'azienda che le riceve. Questo si chiama numero attribuito.

Le operazioni in campo IVA (cioè tutte le operazioni considerate dal DPR 633/72) si dividono in:

- Imponibili, sulle quali si calcola l'IVA.

- Non imponibili, sono le operazioni collegate con le esportazioni (articolo8) e i servizi internazionali (articolo 9) sulle quali non si calcola l'IVA per evitare la doppia tassazione con il paese estero.

Esenti:

- Sono le operazioni sulle quali non si calcola l'IVA per ragioni di opportunità economico-sociali (articolo 10).

- Tutte queste operazioni devono essere comunque fatturate e registrate.

- All'interno della fattura ci possono essere spese documentate, queste sono escluse dalla base imponibile (articolo 15).

- Tutte le operazioni non considerate dal DPR si chiamano escluse dal campo IVA.

- Non imponibili: fatture emesse per vendita all'estero (articolo 8).

- Fatture emesse per servizi internazionali (articolo 9).

Esenti:

- Interessi per dilazione di pagamento (articolo 10.1).

- Affitto per immobili non strumentali.

- Premi di assicurazione (articolo 10.2).

- Operazioni escluse dalla base imponibile: tutte le spese documentate (articolo 15.3).

- Cauzione per imballo a rendere (articolo 15.4).

- Tutte le operazioni esenti e non imponibili, escluse le esportazioni, devono essere bollate con un bollo di 1,81 euro per importi superiori a 77,47 euro.

- Il bollo è escluso dalla base imponibile (articolo 15.3).

mercoledì 21 settembre 2011

Appunti sulle note di variazione

Oggi l'insegnante di economia aziendale ha dettato alcuni appunti sulle note di variazione.

Di seguito vi riporto tali appunti.

Successivamente all'emissione di una fattura si può rendere necessario un calcolo di correzione che ne modifichi l'importo.
L'articolo 26 del DPR IVA obbliga il venditore ad emettere un documento per sanare due situazione:

- Variazioni in aumento.

Si chiama nota di addebito quando la fattura precedente è stata emessa per un importo inferiore a quello esatto.

Casi:

- Fatturazione degli interessi per dilazione; fatturazione per imballaggi a rendere non restituiti, errori matematici per difetto, errore nell'applicazione dell'aliquota IVA.

- Variazioni in diminuzione, si chiama nota di accredito se viene emessa senza il calcolo della rettifica IVA o nota di variazione se viene calcolata anche l'IVA (il venditore ha la facoltà di rettificare anche l'IVA, non l'obbligo).

- Si emette quando la fattura precedente è stata emessa per un importo superiore a quello effettivo.

- Errori matematici per eccesso, errori di aliquote IVA, restituzioni di merci difettose, calcolo di abbuoni o sconti per pronta cassa.

Queste note di variazione sono numerate con un ordine distinto da quello delle fatture di vendita.

giovedì 15 settembre 2011

La Post-Fatturazione

Oggi durante l'ora di economia aziendale la nostra insegnante ha consegnato ai suoi alunni una fotocopia riguardante la post-fatturazione.

Di seguito vi riporto la foto della fotocopia della post-fatturazione.

mercoledì 14 settembre 2011

Quattro problemi sulla fattura

Oggi durante l'ora di economia aziendale abbiamo fatto quattro problemi sulla fattura.

Se volete provare anche voi a risolverli, di seguito vi lascio i testi di tali problemi.

Applicazione 3
Risolvere il seguente problema.

Un commerciante per pagare una fattura di 94.500 euro ha effettuato le seguenti operazioni:
- ha riscosso in anticipo un credito di 67.100 euro scadente fra 125 giorni applicando il tasso 6,25%
- per la differenza ha ottenuto un finanziamento al tasso 6,50% da rimborsare dopo 220 giorni.

Applicando il procedimento dell'anno civile calcolare:
a. l'importo incassato in anticipo sul credito;
b. l'importo da rimborsare alla scadenza del finanziamento.

Applicazione 4
Risolvere il seguente problema.

Un'impresa incassa anticipatamente il 3/03 una fattura di 24.750 euro scadente il 16/05. Il giorno stesso l'impresa utilizza la somma riscossa per concedere un prestito con scadenza il 20/09.
Con la somma ricevuta il 20/09 l'impresa salda in anticipo un debito di 25.400 euro in scadenza il 10/11.

Applicando il procedimento dell'anno civile calcolare:
a. l'importo incassato anticipatamente sapendo che il tasso di sconto applicato è 4,75%
b. l'importo riscosso il 20/09 sapendo che il tasso di interesse è 5,25%
c. il tasso di sconto applicato sul debito pagato anticipatamente il 10/11.

Applicazione 5
Risolvere il seguente problema di scadenza adeguata.

Un'impresa commerciale ha emesso su un cliente le seguenti fatture per vendita di merci:
- fattura n. 245 di 1.655,15 euro, emessa il 18/03 e scadente il 26/04;
- fattura n. 264 di 2.238,35 euro, emessa il 18/04 e scadente a 60 giorni;
- fattura n. 288 di 3.780,25 euro, emessa il 24/04 e scadente a fine giugno.

Il cliente si accorda con l'impresa venditrice per effettuare un unico pagamento pari alla somma delle tre fatture.

Determinare la data in cui il compratore esegue il pagamento.

Applicazione 6
Risolvere il seguente problema di scadenza comune stabilita.

Un commerciante riceve da un grossista le seguenti fatture per acquisto di merci:
- fattura n. 283 di 8.569,75 euro, scadente il 20/06;
- fattura n.321 di 6.920,35 euro, scadente il 30/06;
- fattura n. 345 di 4.437,15 euro, scadente il 12/07.

Il commerciante si accorda con l'impresa venditrice per saldare i tre debiti con un unico pagamento al tasso 6%.

Determinare (procedimento dell'anno civile) l'importo dell'unico pagamento considerando come scadenza comune le seguenti date:

a. il 15/06;
b. il 28/06;
c. il 31/07.

lunedì 12 settembre 2011

Ripasso della fattura

Come già scritto nel post precedente, oggi sono rientrato a scuola dopo le vacanze estive e quest'anno studierò le materie scolastiche al triennio.

Oggi io e i miei compagni di classe abbiamo ripassato la fattura durante l'ora di economia aziendale.

L'esercizio che è stato svolto è il seguente:

In data 10 Aprile 2011 la ditta Alfa ordina alla ditta Beta di Firenze le seguenti merci:

N. 100 (oggetti A) a 1,80 euro ciascuno.

N. 800 (oggetti B) a 2,20 euro ciascuno.

CONDIZIONI DI VENDITA:

Sconto 5% + 3% sugli oggetti B, trasporto franco magazzino venditore effettuato con automezzo proprio del venditore a 110 euro, in ballo 80 euro per gli oggetti A a perdere e 0,20 euro per ciascun oggetto B cauzionato per 0,10 euro, spese di etichette di 0,30 euro per ciascun oggetto come risulta da fattura allegata della tipografia L più IVA 20%, IVA ordinaria a 4 mesi con interessi al 5% regolarmente fatturati.

Presentare i calcoli e la parte tabellare della fattura (dati mancanti a scelta).

Di seguito vi riporto la fattura che ho scritto sul quaderno: