mercoledì 12 ottobre 2011

Classificazione dei beni

Oggi durante l'ora di diritto abbiamo letto le pagine sulla classificazione dei beni.

La diversa natura dei beni e la loro diversa rilevanza economica, comporta la necessità di una diversa disciplina giuridica. Non sfugge a nessuno per esempio, la necessità di regolare l'acquisto di un panino al prosciutto in modo diverso dall'acquisto di un'automobile o di un'azienda.
La presenza di una disciplina differenziata ci costringe a operare una classificazione dei beni che, per quanto ora appaia tediosa, ci tornerà particolarmente utile nel corso del nostro studio.

I beni immobili, i beni mobili e i beni mobili registrati:

immobili sono i beni destinati a non muoversi. Sono tali, per l'art. 812 c.c., il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici, le altre costruzioni e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili anche i mulini e gli edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva e sono destinati a esserlo in modo permanente.

Mobili sono, per esclusione, tutti gli altri beni, comprese, precisa l'art. 814 c.c., le energie naturali che hanno valore economico.

La differenza tra beni mobili e immobili è giuridicamente rilevante soprattutto per quanto attiene alla loro alienazione, cioè il loro trasferimento ad altri.
I beni mobili si possono alienare senza alcuna formalità: basta la consegna del bene.
Per i beni immobili, invece, è richiesta la forma scritta a pena di nullità ed è previsto che l'atto di alienazione possa essere reso pubblico mediante trascrizione nei pubblici registri immobiliari.

Tante cautele traggono origine dal fatto che, in un passato non troppo lontano, i beni immobili costituivano la maggiore fonte di ricchezza e la legge si preoccupava di rendere quanto più sicuro possibile il diritto del proprietario.

Mobili registrati sono chiamati i beni individuali attraverso numeri di targa o di matricola e iscritti in pubblici registri. Sono tali gli autoveicoli, le navi, gli aerei e, per effetto della legge n. 38 del 10 febbraio 1982, anche le macchine operatrici, come ruspe, bulldozer, escavatori. In mancanza di disposizioni particolari, stabilisce l'art. 815 c.c., si applicano a essi disposizioni relative ai beni mobili.

I beni fungibili e infungibili:

il termine fungibile significa sostituire.
Fungibili, pertanto, sono i beni sostituibili con altri dello stesso genere.
Fungibile è sicuramente il denaro, poichè una banconota è perfettamente sostituibile con un'altra dello stesso valore. Ma lo sono anche i prodotti agricoli di una medesima qualità; i prodotti industriali fabbricati in serie nonchè le azioni e le obbligazioni emesse da una medesima società.
Infungibili sono, invece, i beni che possiedono una loro specificità che li rende unici.
Sono infungibili, pertanto, i beni immobili, poichè un terreno non potrà mai essere perfettamente uguale a un altro terreno, nè una costruzione a un'altra costruzione. Sono infungibili le opere d'arte e anche i beni mobili registrati (ma solo dopo la loro registrazione). Per esempio, un'automobile è fungibile fin quando è in fabbrica insieme a tante altre, ma diventa infungibile quando è stata immatricolata ed ha acquistato una propria specificità.

I beni immateriali e materiali:

immateriali sono chiamati i beni che non hanno una consistenza corporea, ma che pure esistono, come i cibi, le bevande, i fuochi d'artificio, i combustibili.
Inconsumabili sono tutti gli altri, come i terreni, le case, i libri, le automobili.
La consumabilità non deve essere confusa con l'usura prodotta dal tempo.
Quasi tutti i beni, infatti, anche se classificati come non consumabili, sono usurabili.

I beni divisibili e indivisibili:

divisibili sono i beni che possono dividersi in più parti ciascuna delle quali conserva un valore proporzionale alla sua dimensione: è divisibile un terreno agricolo, un blocco di metallo, una forma di formaggio.
Indivisibili sono i beni che, se frazionati, perderebbero gran parte del loro valore, come un lotto terreno edificabile, un'automobile, una bicicletta ecc.

Le universalità di beni mobili:

sono chiamate universalità di beni mobili le biblioteche, le pinacoteche, le collezioni, le mandrie, le greggi e così via.

Il primo comma dell'art. 816 c.c. stabilisce che: E' considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

Quale utilità traiamo dal fatto di sapere che una mandria o una pinacoteca costituiscono una universalità?

La rilevanza giuridica dell'universalità sta nel fatto che può essere considerata un bene unico e quindi può essere alienata senza la specifica elencazione delle singole cose che la compongono.

Le pertinenze:

sono pertinenze, stabilisce l'art. 817, comma 1, c.c., le cose destinate in modo durevole o servizio o ad ornamento di un'altra cosa.
Per esempio il garage o la cantina sono pertinenze rispetto all'appartamento a cui si riferiscono. Sono ancora pertinenze l'autoradio rispetto all'automobile, le scialuppe rispetto alla nave e così via.

Quale utilità traiamo dal fatto di sapere che la cantina costituisce una pertinenza dell'appartamento?
La risposta ci viene dal primo comma dell'art 818 c.c.: Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.
Ciò vuol dire, per esempio, che se vediamo un appartamento, deve considerarsi compresa nel prezzo anche la cantina, se non è stata esplicitamente esclusa.

Ciò non toglie, come stabilisce lo stesso art. 818, comma 2, che le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
E' possibile, pertanto, vedere la cantina senza l'appartamento, l'autoradio senza l'automobile, la scialuppa senza la nave e così via.

I frutti:

ci sono beni, come i terreni agricoli, gli alberi, gli animali, che per legge di natura sono in grado di produrre frutti, cioè altri bene che, una volta separati dalla cosa o dall'animale che li ha prodotti, assumono un proprio valore economico. Questi vengono indicati come frutti naturali.

Ci sono altri beni, come il denaro, le case, le aziende, che non germogliano nè partoriscono e che, tuttavia, se concessi in godimento ad altri, producono un reddito. Tale reddito può essere considerato il frutto di questi beni ed è chiamato frutto civile per distinguerlo da quello naturale.

L'art 820 c.c. stabilisce, in proposito, che:
- sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere; finchè non avviene la separazione, i frutti fanno parte della cosa;
- sono frutti civili quelli che si traggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, le rendite, i corrispettivi delle locazioni e così via.

Il patrimonio:

quando parliamo del patrimonio di una persona, siamo naturalmente portati a pensare ai suoi beni, compreso il denaro. In realtà il concetto giuridico di patrimonio è molto più ampio.

Il patrimonio è costituito dall'insieme dei diritti e degli obblighi che fanno capo a un soggetto.

Per capire il significato di questa definizione dobbiamo considerare che ciascuno di noi può essere contemporaneamente proprietario di beni, creditore nei confronti di alcune persone e debitore nei confronti di altre.
Il patrimonio comprende tutte queste diverse situazioni. Ne consegue che, se il valore dei beni e dei crediti di una persona è superiore al valore dei debiti, questa avrà un patrimonio netto attivo; se è inferiore avrà un patrimonio netto passivo.
Attenzione, pertanto, a ricevere in eredità un patrimonio. Prima di accettare è sempre bene controllare che si tratti di un patrimonio attivo.

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