mercoledì 16 novembre 2011

L'azione di reintegrazione e di manutenzione

Oggi durante l'ora di diritto i nuovi argomenti che sono stati spiegati sono l'azione di reintegrazione e di manutenzione.

Vi riassumo brevemente ciò che è stato detto.

L'azione di reintegrazione:

con l'azione di reintegrazione il possessore chiede la restituzione immediata del bene che gli è stato sottratto di nascosto con la forza.

Dispone l'art. 1168, commi 1 e 3, c.c.: Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione nel possesso medesimo.
(...)
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.
La particolarità di quest'azione è nel fatto che l'attore deve provare solo che possedeva il bene e ne è stato spogliato di nascosto o con la forza. Il giudice non vorrà neppure sapere se il suo possesso era di buona o di mala fede e senza indugio ordinerà allo spogliante di restituire la cosa.
Perchè? Perchè, come abbiamo detto, non è ammissibile che qualcuno si faccia giustizia da sè.

L'azione di manutenzione:

con l'azione di manutenzione il possessore, molestato nel godimento dei suoi beni, chiede al giudice di far cessare la molestia.
Notiamo subito che mentre la reintegrazione serve a recuperare il possesso, la manutenzione serve a proteggerlo.

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