La restituzione dei frutti:
i frutti, come abbiamo spiegato nel capitolo 1, sono i beni prodotti da altri beni. Può trattarsi di:
- frutti naturali, come i prodotti della terra o i parti degli animali;
- oppure frutti civili, come i canoni di locazione, gli interessi, le rendite e così via.
Ora supponiamo che, dopo una lunga vertenza giudiziaria, ci venga finalmente restituito un appartamento di cui il convenuto si era impossessato. La domanda che dobbiamo porci è: i frutti (per esempio i canoni di locazione) che il bene ha prodotto in questi anni rimangono al convenuto o possiamo pretendere che ci vengano consegnati?
Regolano i diritti e gli obblighi del possessore nella restituzione dei frutti, sia naturali che civili, gli artt. 1148-11159 c.c., che possiamo così sintetizzare:
- se il possessore era in buona fede (per esempio si era impossessato di un bene immobile che fondatamente riteneva gli fosse stato trasmesso per via ereditaria) dovrà restituire solo i frutti (per esempio i canoni di locazione) percepiti dal momento in cui è stata proposta domanda giudiziale di restituzione;
- se tra la proposizione della domanda e la riconsegna del bene, il possesso di buona fede non si è curato di percepire i frutti (immaginando che avrebbe dovuto restituirli al proprietario) dovrà pagare una somma pari al valore di quelli che avrebbe potuto percepire con la normale diligenza;
- se il possessore era in mala fede dovrà restituire, invece, tutti i frutti che ha percepito fin dall'inizio del possesso o quelli che avrebbe potuto percepire con la normale diligenza;
- in ogni caso, se il possessore ha sostenuto spese per la raccolta dei frutti che restituisce e per le riparazioni straordinarie del bene, avrà diritto al rimborso.
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