Le caratteristiche dell'Iva:
nel biennio sono state esaminate le caratteristiche dell'Iva, la classificazione delle operazioni ai fini della relativa applicazione e principali documenti della compravendita. In questa sede, dopo aver richiamato sinteticamente i concetti fondamentali già appresi, affronteremo e approfondiremo aspetti riguardanti l'imposta analizzando, in particolare, la registrazione delle operazioni e le liquidazioni periodiche.
<> (art. 1 D.p.r. 26/10/1972 n. 633).
L'Iva è la principale imposta indiretta del nostro sistema tributario. Ricordiamo che si tratta di un'imposta indiretta poichè colpisce i consumi, cioè la ricchezza nel momento in cui viene utilizzata.
Le sue caratteristiche fondamentali sono:
- la generalità: colpisce numerosissime operazioni e interessa l'intera collettività.
- l'incidenza sui consumi: grava completamente sui consumatori finali.
- la proporzionalità: si calcola applicando aliquote differenziate ma costanti;
- la neutralità: a parità di valore aggiunto complessivo, l'ammontare dell'imposta è indipendente dal numero dei trasferimenti subiti dalla merce prima di giungere al consumatore finale;
- il frazionamento del versamento: viene versata, da tutti i soggetti che intervengono nel processo produttivo, sull'incremento di valore che i beni oggetto di scambio subiscono in ogni passaggio produttivo.
Il valore aggiunto è la differenza tra il ricavo dei beni e dei servizi venduti in un determinato periodo di tempo e il costo dei beni e dei servizi acquistati e impiegati per produrli.
Esso esprime, quindi, l'incremento di valore che i beni e i servizi subiscono in un passaggio produttivo.
Poichè non è possibile stabilire quali siano esattamente i beni e i servizi impiegati per la realizzazione di un determinato prodotto e, quindi, individuare il valore aggiunto attribuibile ai singoli prodotti, ai fini fiscali si fa riferimento all'entità complessiva delle operazioni effettuate da un determinato soggetto in un certo periodo di tempo.
Ciascun operatore economico che interviene in qualunque fase del ciclo produttivo e distributivo provvede al versamento dell'imposta proporzionalmente al valore aggiunto che lui stesso produce.
Si realizza in tal modo il frazionamento del versamento dell'Iva, fermo restando che l'imposta grava esclusivamente sul consumatore finale.
Il meccanismo con il quale l'Iva sugli acquisti viene detratta da quella sulle vendite per determinare l'imposta da versare allo Stato prende il nome di deduzione imposta da imposta.
I presupposti di applicazione dell'imposta:
L'art. I D.p.r. 633/1972 stabilisce i presupposti dell'Iva, cioè le circostanze che devono contemporaneamente sussistere affinchè l'imposta sia applicata.
Essi sono:
- il presupposto oggettivo: l'operazione deve essere una cessione di beni o una prestazione di servizi;
- il presupposto soggettivo: l'operazione deve essere effettuata da un imprenditore, un artista o un professionista (soggetti Iva);
- il presupposto territoriale: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi devono essere effettuate nel territorio dello Stato. A questo proposito, la normativa distingue fra:
- scambi nazionali, che avvengono nel territorio dello Stato italiano;
- scambi intracomunitari, cioè tra Paesi membri dell'Unione europea (Ue);
- scambi extracomunitari, che comprendono le importazioni (merci provenienti da Paesi extra Ue) e le esportazioni (merci destinate a Paesi extra Ue).
Nel presente volume ci occupiamo dell'Iva applicata negli scambi nazionali, rinviando la disciplina dell'imposta relativa al commercio internazionale agli anni successivi.
I presupposti indicati devono sussistere contemporaneamente; la mancanza di uno solo di essi determina l'esclusione dell'operazione dal campo applicazione dell'imposta.
Un'eccezione è costituita dalle importazioni, che devono essere assoggettate a Iva anche in assenza del presupposto soggettivo, cioè se sono effettuate da privati non imprenditori.
La classificazione delle operazioni commerciali ai fini Iva:
la normativa Iva (D.p.r. 633/1972 cui d'ora in poi faremo riferimento) distingue le operazioni commerciali in due gruppi.
1) Operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'imposta (operazioni Iva), in quanto sussistono contemporaneamente i presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale.
Esse sono soggette ad obblighi previsti dalla normativa Iva (principalmente, fatturazione e registrazione).
All'interno di questo gruppo è necessario distinguere tra:
- operazioni imponibili;
- operazioni non imponibili;
- operazioni esenti.
Le operazioni imponibili sono caratterizzate dall'applicazione dell'imposta sulla base delle aliquote fissate dalla legge e sono soggette agli obblighi di fatturazione e di registrazione.
Le operazioni non imponibili, invece, sono cessioni di beni o prestazioni di servizi alle quali l'Iva non viene applicata per ragioni di differente natura. Esempi di operazioni non imponibili sono:
- le esportazioni (art. 8), denominante in linguaggio tecnico cessioni all'esportazione;
- i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9).
Tali operazioni, anche se non comprendono l'applicazione dell'Iva, sono soggette agli obblighi di fatturazione e di registrazione.
Le operazioni esenti (elencate nell'art. 10), pur presentando tutti i presupposti di applicazione, non vengono associate all'Iva per scelte di politica economica o per ragioni di carattere sociale. Rientrano, ad esempio, in questa categoria:
- le operazioni di credito e finanziamento e le dilatazioni di pagamento;
- le prestazioni relative a contratti di assicurazione;
- le prestazioni mediche;
- gli affitti di immobili non strumentali.
Le operazioni esenti, come le precedenti, devono essere fatturate e registrate. I contribuenti tuttavia, a norma dell'art. 36 bis e previa comunicazione all'Agenzia delle entrate, sono dispensati dagli obblighi di fatturazione e di registrazione.
Operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta (operazioni non Iva) per la mancanza di uno dei requisiti essenziali (operazioni escluse), o per espressa previsione legislativa (operazioni estranee).
I principali casi di operazioni escluse, elencati nell'art. 15, sono i seguenti:
- gli interessi di mora per ritardi nell'esecuzione di contratti;
- le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in norme e per conto della controparte, purchè documentate;
- l'importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne è pattuita la restituzione.
Per tali operazioni non sussiste l'obbligo di fatturazione; esse, inoltre, non rientrano nel calcolo del volume d'affari dell'azienda.
Il contribuente ha l'obbligo di emettere una fattura ogni volta che pone in essere un'operazione rilevante ai fini Iva (imponibile, non imponibile o esente).
La legge presta particolare attenzione al momento di effettuazione delle operazioni (il cosiddetto momento impositivo), poichè esso genera l'obbligo di emettere la fattura. L'art. 6 D.p.r. 633/1972 prevede, che:
le cessioni di beni si considerano effettuate al momento della:
- stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili;
- consegna o della spedizione, se riguardano beni mobili;
le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, a prescindere dal momento in cui l'operazione viene ultimata.
Se anteriormente al verificarsi dei suddetti eventi o indipendentemente da essi, è emessa fattura o è pagato totalmente o parzialmente il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. In base a tale disposizione, il ricevimento di un acconto sul pagamento di merci da parte di un cliente determina l'obbligo di emettere la fattura, con il conseguente addebito dell'Iva.
La fattura definitiva che viene emessa all'atto della consegna delle merci deve tener conto, ovviamente, dell'acconto già ricevuto, addebitando l'Iva sul residuo corrispettivo.
Le aliquote Iva:
l'Iva si basa su un sistema di aliquote differenziate, a seconda dei beni o servizi ai quali deve essere applicata. Esse sono soggette a variazioni, in relazione alla necessità dello Stato di aumentare le entrate tributarie e all'esigenza di armonizzarle con quelle applicate negli altri Paesi aderenti all'Unione Europea.