martedì 13 marzo 2012

L'invalidità, l'inefficacia e la nullità del contratto

Oggi durante l'ora di diritto abbiamo letto le due pagine relative all'invalidità, l'inefficacia e la nullità del contratto.

L'INVALIDITÀ E L'INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Secondo l'ordinamento giuridico, le situazioni che possono rendere invalido il contratto sono molteplici, e in funzione della loro natura e gravità comportano conseguenze diverse.

In particolare il contratto può risultare:

- Nullo;
- Annullabile;
- Rescindibile;

L'inefficacia consiste nell'incapacità del contratto a produrre i suoi effetti.

Le situazioni che concretamente possono verificarsi sono le seguenti:

- Il contratto è valido ma non ancora efficace tra le parti perché è sottoposto a termine iniziale o a condizione sospensiva. Per esempio, se concludiamo un contratto di lavoro con inizio dal mese prossimo (terminare iniziale) oppure condizionato alla partecipazione a un master negli USA (condizione sospensiva) il contratto è valido fin dal momento della sua conclusione, ma produrrà i suoi effetti (inizieremo a lavorare e percepiremo lo stipendio) solo a partire dal mese prossimo o quando avremo frequentato il master.

- Il contratto è valido e produttivo di effetti, ma diverrà inefficace per effetto di un termine finale o per il prodursi di una condizione risolutiva.

- Il contratto è valido tra le parti ma inefficace nei confronti di terzi o, come anche si dice, è inopponibile ai terzi. Per esempio, se concludiamo verbalmente una vendita immobiliare, il contratto è invalido per mancanza della forma prescritta dalla legge ed è anche inefficace perché non è idoneo a produrre gli effetti giuridici voluti dalle parti.

LA NULLITÀ DEL CONTRATTO

La nullità è una forma di invalidità, talmente grave da non consentire al contratto di produrre alcun effetto.

Stabilisce, in via generale, il primo comma dell'art. 1418 c.c.: Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Nei commi successivi lo stesso art. 1418 c.c. aggiunge che il contratto è nullo anche:

- Se manca uno dei suoi requisiti essenziali (accordo, causa, oggetto, forma quando è richiesta dalla legge).

- Se la casa è illecita o è illecito il motivo che ha determinato in via esclusiva entrambe le parti a concludere il contratto.

- Se l'oggetto è illecito, impossibile, indeterminato o indeterminabile.

- Negli altri casi stabiliti dalla legge.

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