martedì 6 marzo 2012

Lo scioglimento del contratto e gli effetti del contratto nei confronti di terzi

Oggi durante l'ora di diritto abbiamo letto le due pagine relative allo scioglimento del contratto e gli effetti del contratto nei confronti di terzi.

LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

L'art. 1372 c.c. nel primo comma dispone: Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Analizziamo la norma per meglio capirne il significato.

- Il contratto ha forza di legge tra le parti significa che, una volta raggiunto l'accordo, le parti sono obbligate a rispettarne il contenuto come se fosse il contenuto di una legge.

- Non può essere sciolto che per mutuo consenso significa che, di regola, una parte non può, con decisione unilaterale, venire meno agli impegni assunti contrattualmente.
Può farlo solo con il consenso dell'altra parte, cioè raggiungendo con questa un nuovo accordo che rimuova gli effetti del precedente. Per esempio, se un imprenditore si fosse contrattualmente impegnato a inviarci una certa quantità dei suoi prodotti, potrebbe sciogliersi da tale impegno solo con il nostro consenso. In mancanza di questo mutuo, cioè reciproco, consenso, la parte che si rendesse inadempiente sarebbe tenuta a risarcire i danni causati.
Tuttavia, nel concludere il contratto, le parti possono lasciare aperta una vita d'uscita concordando preventivamente la possibilità, per una o per entrambe, di recedere unilateralmente. Si parla, in questo caso, di recesso convenzionale.
Il recesso convenzionale è spesso accompagnato dalla prestazione di una caparra penitenziale con la quale la parte che recede compensa l'altra per i disagi conseguenti al proprio ritiro.

- O per cause ammesse dalla legge significa che, talvolta, anche se le parti non lo hanno concordato, la legge consente ugualmente di sciogliersi dal vincolo contrattuale senza chiedere il consenso all'altra parte. Si parla, in questi casi, di recesso legale.

GLI EFFETTI DEL CONTRATTO NEI CONFRONTI DI TERZI

Poniamoci una domanda: potrebbe mai accaderci di scoprire di essere debitori o di aver perso un diritto a causa di un contratto al quale non abbiamo partecipato?
Per esempio, potrebbe accadere che l'amico con il quale abbiamo acquistato una baita in montagna la venda senza consultarci: noi ci troviamo obbligati a cedere la nostra quota al compratore?

La norma che ci rassicura in questo senso è nel secondo comma dell'art. 1732 c.c.: Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.

Nessuno dunque può ritenersi obbligato per effetto di un contratto al quale non ha partecipato.

Costituiscono eccezione a questa regola generale:

- Il contratto a favore del terzo;
- Il contratto per persona da nominare.

1 commento:

  1. A Guide To Casinos - bsjeon.net
    There's something w88 com login about gambling in Las Vegas, but what is 바카라 출 목표 it 바카라조작픽 about? Casino and Slots. Las Vegas. A lot of 포커 하는 법 gamblers choose to place 7 포커 bets, and there's

    RispondiElimina