Diritti patrimoniali e non patrimoniali:
patrimoniali sono detti i diritti che hanno per oggetto interessi di natura economica. Questi a loro volta vengono divisi in diritti reali e di credito:
- i diritti reali sono i diritti sulle cose e il loro nome deriva dal latino res che significa cosa. Il principale tra questi è il diritto di proprietà;
- i diritti di credito o di obbligazione sono quei diritti che attribuiscono al creditore la possibilità di pretendere dal debitore una certa prestazione, come il pagamento di una somma di denaro, l'esecuzione di un lavoro, il rilascio di un bene e così via;
Non patrimoniali sono i diritti che hanno per oggetto interessi di natura prevalentemente non economica. Sono tali i cosiddetti diritti della personalità come il diritto alla vita, all'integrità fisica, all'onore e i diritti di famiglia (cioè quelli che spettano a un soggetto nei confronti dei componenti della famiglia a cui appartiene).
Diritti assoluti e relativi:
assoluti sono i diritti che attribuiscono al titolare una protezione nei confronti di ogni soggetto. Per esempio, il diritto alla vita è assoluto in quanto tutti debbono astenersi dall'attentare alla vita delle persone; il diritto di proprietà è ugualmente assoluto perchè tutti debbono astenersi dal turbare il godimento di questo diritto. Nell'ambito dei diritti assoluti rientrano sia i diritti reali, sia i diritti della personalità.
Relativi sono i diritti che possono essere fatti valere solo nei confronti di (o relativamente) alcuni soggetti determinati. Per esempio, se il nostro debitore ci deve del denaro, possiamo far valere il nostro diritto solo nei suoi confronti; se il nostro coniuge non contribuisce ai bisogni della famiglia (come prevede l'art. 143 c.c.) possiamo far valere il nostro diritto solo nei suoi confronti.
Diritti disponibili e indisponibili:
disponibili sono i diritti che possono essere trasferiti ad altri, gratuitamente o dietro compenso. Per esempio tutti sappiamo che possiamo trasferire il nostro diritto di proprietà sulle cose vendendole, donandole o lasciandole in eredità e ciò significa che la proprietà è un diritto disponibile.
Indisponibili sono quei diritti che tutelano alcuni fondamentali valori umani e sociali. Vi rientrano i diritti politici (non può, per esempio, essere ceduto ad altri il proprio diritto di voto); i diritti della personalità, come il diritto alla vita, al nome, all'integrità fisica; alcuni diritti di natura familiare, come il diritto dei figli alla educazione e al mantenimento.
Le potestà e gli interessi legittimi:
la tutela degli interessi che fanno capo ai soggetti, non sempre si risolve nell'attribuzione di un diritto soggettivo. L'ordinamento prevede altre <> che prendono il nome di:
- potestà;
- interessi legittimi;
Vediamo di che cosa si tratta.
La potestà:
immaginiamo che un bambino non voglia andare a scuola o non voglia sottoporsi alle vaccinazioni obbligatorie. I genitori non solo hanno il potere di costringerlo ad andare a scuola e vaccinarsi, ma hanno anche il dovere di farlo.
Questa posizione giuridica in cui un soggetto (nel nostro caso il genitore) può e deve fare certe cose non nel proprio interesse ma nell'interesse di un altro soggetto, si chiama potestà.
La potestà è un complesso di poteri e di doveri accordati a un soggetto per la tutela di un interesse altrui.
Nel diritto privato le potestà sono piuttosto limitate e per lo più concentrate nel campo dei rapporti familiari. Nel diritto pubblico, invece, sono piuttosto diffuse. Qualsiasi pubblico potere si configura, infatti, come una potestà. Per esempio, quando un vigile urbano vede un ragazzo alzarsi sulla ruota posteriore del motorino mentre è in marcia, egli non solo ha il potere di fermarlo, ma ha anche il dovere di farlo nell'interesse dello sciocco ragazzo e della collettività.
L'interesse legittimo:
immaginiamo di aver sostenuto un esame di maturità e di essere stati sfortunatamente respinti. Immaginiamo anche che a porci domande e ad ascoltare le nostre risposte sia stato un solo professore, essendosi allontanati gli altri membri della commissione. Questo comportamento dei commissari, è del tutto irregolare, potrebbe averci danneggiato perchè un giudizio collegiale avrebbe potuto porre in evidenza alcuni aspetti della nostra preparazione idonei a farci promuovere. Che cosa possiamo fare?Sicuramente non possiamo sostenere di avere diritto alla promozione perchè anche la commissione al completo avrebbe potuto esprimere un parere negativo in tal senso. Però sicuramente avremmo avuto interesse a essere sottoposti a un esame regolare. L'ordinamento chiama questa nostra posizione interesse legittimo.
L'interesse legittimo è l'interesse del soggetto a che gli organi della pubblica amministrazione svolgano la loro funzione nel rispetto delle norme giuridiche poste per disciplinare la loro attività.
La violazione dell'interesse legittimo può dar luogo a riparazioni di vario genere. Nel caso considerato potremmo chiedere e ottenere la ripetizione dell'esame con una commissione al completo.
Le situazioni soggettive passive:
in ogni rapporto giuridico compare sempre una parte attiva e una parte passiva.
La parte attiva, come abbiamo appena appreso, può avere titolare di un diritto soggettivo, di una potestà o di un interesse legittimo.
La parte passiva, al contrario, può trovarsi gravata da:
- un obbligo;
- un dovere;
- una soggezione.
Nel linguaggio corrente i termini dovere e obbligo sono spesso utilizzati come sinonimi. Nel linguaggio giuridico, invece, vengono talvolta usati per indicare situazioni diverse.
Cortesemente gradire sapere ,se una legge del 2006 dello stato che prevede dei benefici economici,agli invalidi per servizio previo domanda- se la norma rientra nella prescrizione decennale oppure fa parte dei diritti indisponibili- grazie
RispondiElimina