I poteri del proprietario:
la proprietà è un diritto con il quale abbiamo tutti grande familiarità e al quale, più o meno tutti attribuiamo una ragionevole importanza. Tuttavia, proprio intorno a questo diritto così familiare e così diffuso sussiste qualche confusione. Non è difficile, per esempio, ascoltare espressioni del tipo: Quella cosa è mia e ne faccio quel che mi pare! Con le cose proprie ciascuno può fare tutto quel che vuole!
Si tratta di affermazioni che, pur nella loro semplice formulazione, ci portano diritti al cuore di un importante problema: quali poteri attribuisce al titolare il diritto di proprietà?
La risposta dipende dal tipo di beni di cui si è proprietari.
Ci sono alcuni beni mobili di uso comune come libri, vestiti, orologi, monili, con i quali possiamo realmente fare quel che vogliamo e ciò potrebbe indurci a ritenere tendenzialmente senza limiti il contenuto del diritto di proprietà.
Ma se consideriamo altri tipi di beni, come terreni, fabbriche o automobili, la situazione appare subito diversa. Come sappiamo per generale esperienza, i poteri del proprietario di un suolo sono limitati dalla complessa normativa che pone vincoli alla edificabilità, al disboscamento, alla escavazione di cave e miniere; i poteri del proprietario della fabbrica sono limitati dalla normativa sul contenimento dell'inquinamento ambientale e sulla sicurezza del lavoro; quelli dell'automobilista dalle norme sulla circolazione stradale e così via.
La conclusione che possiamo trarre è che nel nostro ordinamento i poteri del proprietario non hanno sempre il medesimo contenuto, ma variano in funzione dei limiti e degli obblighi posti dal legislatore alla utilizzazione di questo o di quel tipo di bene.
La funzione sociale della proprietà:
perchè l'ordinamento pone limiti ai nostri diritti sulle cose? Per quale ragione non possiamo essere liberi di edificare su un nostro terreno o di far funzionare come più ci conviene la nostra fabbrica? Esiste un criterio guida a cui si ispira il legislatore nel porre vincoli e obblighi a carico del proprietario?
Nell'art. 42, comma 2, Cost. troviamo la risposta: La proprietà privata è conosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e di limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale (...).
I limiti posti dal legislatore, dunque, debbono essere finalizzati ad assicurare la funzione sociale della proprietà.
Che cosa si intende per funzione sociale?
La norma non lo spiega e la questione è di grande complessità. Tuttavia, semplificandone al massimo i termini, possiamo dire che assicurare la funzione sociale significa porre dei vincoli a quelle forme di utilizzazione e di disposizione dei beni che, pur recando vantaggio ai singoli proprietari, possono rivelarsi pregiudizievoli per gli interessi della collettività.
Per esempio, il potere di edificare sul proprio fondo, pur recando indubbio vantaggio ai proprietari fondiari, potrebbe rilevarsi di notevole pregiudizio alla collettività se non venisse limitato a certe aree ben definite.
In linea generale, secondo il dettato costituzionale, ogni volta che il Parlamento individua un conflitto tra interesse privato e interesse collettivo, ha il dovere di emanare le norme più idonee e salvaguardare quest'ultimo. Sono nate in tal modo, nel corso degli anni, la legislsazione sulla tutela dell'ambiente, sulla edificabilità dei suoli, sulla sicurezza del lavoro in fabbrica, sulla protezione dei beni culturali e così via.
Tali norme, secondo una recente dottrina, più che porsi come limite al diritto di proprietà, disegnano tanti tipi diversi di proprietà, ciascuno con un proprio specifico contenuto.
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