Il condominio negli edifici è un tipo di comunione forzosa che ha per oggetto le parti comuni di fabbricati divisi al loro interno in più unità immobiliari (abitazioni, locali commerciali, ecc.) appartenenti a proprietari diversi.
Le norme sul condominio sono contenute negli artt. 1117-1139 c.c. e poichè sono particolarmente minuziose, ne diamo solo una breve sintesi:
- oggetto di comunione sono le parti del fabbricato e i manufatti indicati nell'art. 1117 c.c. Vi rientrano i tetti, i lastrici solari, le scale, i cortili, gli stenditoi, gli ascensori, gli impianti per acqua, gas, elettricità e riscaldamento fino al punto di diramazione nei locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini:
- non è consentito rinunciare al diritto sulle parti comuni e sotterrarsi, in tal modo, alla spese per la loro manutenzione;
- la quota di partecipazione alle spese viene calcolata in millesimi, e a ciascun condominio viene attribuita una quantità di millesimi proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene in via esclusiva;
- l'assemblea dei condomini delibera sulle questioni di interesse comune.
L'art. 1136 c.c. stabilisce l condizioni per la regolare costituzione dell'assemblea e per la validità delle deliberazioni. L'assemblea, conclude la norme, non può deliberare se non risulta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione;
- le innovazioni voluttuarie, come per esempio la tinteggiatura degli androni, anche se approvate dalla maggioranza dell'assemblea, non sono vincolanti per i condomini dissenzienti. Questi, però, non possono impedire che siano eseguite dagli altri condomini a proprie spese;
- il regolamento di condominio, contenente le norme sull'uso delle cose comuni, è obbligatorio quando i condomini sono più di dieci;
- l'amministratore esegue le deliberazioni dell'assemblea e ha rappresentanza processuale del condominio.
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