Le azioni a tutela della proprietà:
immaginiamo che qualcuno si sia impossessato di un bene di cui siamo proprietari. Come dobbiamo comportarci?
Come ogni diritto soggettivo anche il diritto di proprietà è accompagnato dal potere di azione, cioè dal potere di agire in giudizio per chiedere tutela contro eventuali violazioni.
Le specifiche azioni poste dall'ordinamento a tutela della proprietà sono dette azioni petitorie (dal latino potere, che significa chiedere) e sono diverse in funzione del tipo di richiesta che si avanza dal giudice.
Per esempio:
- se qualcuno si fosse impossessato o detenesse un nostro bene, potremmo rivendicarne la proprietà esercitando un'azione detta di rivendicazione;
- se qualcuno pretendesse di avere diritti reali minori su un nostro bene potremmo chiedere al giudice di negare l'esistenza di tali diritti esercitando un'azione detta negatoria;
- se, infine, fossero incerti i confini tra un nostro fondo e quello adiacente, potremmo esercitare le azioni di regolamento di confine e di apposizione di termini.
Vediamo in particolare come si esercitano queste azioni.
Come rivendicare la proprietà della cosa:
con l'azione di rivendicazione il proprietario di un bene, che sia posseduto o detenuto da altri, può rivolgersi al giudice e chiedere il riconoscimento del proprio diritto e la restituzione del bene.
L'art. 948 c.c. dispone in proposito: Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o la detiene (...).
Dal fatto che il proprietario possa agire contro chiunque possiede o detiene la sua cosa, deriva il carattere assoluto del diritto di proprietà.
L'azione di rivendicazione è imprescrittibile, e ciò significa che il proprietario può iniziarla quando vuole, anche molto tempo dopo la perdita del possesso.
Di fatto, però, sarà inutile proporla se nel frattempo l'attuale possessore fosse divenuto proprietario del bene per usucapione.
Come si prova il diritto di proprietà ai fini dell'azione di rivendicazione?
Immaginiamo che oggetto del contendere sia una bicicletta. Il modo più semplice per dimostrare di esserne proprietari è provare di averne acquistato il possesso di buona fede e con titolo idoneo. Ma come offrire una tale prova? Se abbiamo acquistato la bici in un negozio potremmo esibire lo scontrino fiscale ma, a ben guardare, quanti di noi conoscevano gli scontrini dei beni acquistati? Mancando un documento di prova potremmo chiamare a testimoniare il venditore, ma siamo sicuri che non si ricorderà di noi?
E se avessimo acquistato la bicicletta da una persone che aveva posto un annuncio sul giornale, riusciremmo a rintracciarla?
Come si può capire, fornire una prova convincente del diritto di proprietà non sempre è agevole e da ciò che consegue che, nei fatti, la tutela offerta al proprietario dall'art. 948 c.c., è molto meno efficace di quanto la sua enunciazione lasci credere.
Come respingere pretese di altri e far cessare molestie:
l'azione negatoria può essere esercitata dal proprietario contro chi pretende di avere diritti reali minori sulla sua cosa.
Per esempio, se qualcuno attraversasse abitualmente il nostro fondo pretendendo di averne diritto, potremmo esercitare contro di lui l'azione negatoria.
L'art. 949 c.c., che la contempla, così dispone: Il proprietario può chiedere che se ne ordini la cessazione, oltre la condanna al risarcimento del danno.
La particolarità di questa azione è che l'attore dovrà provare al giudice solo di essere proprietario del bene. In base a questa unica prova il giudice dovrà presumere che non esistano diritti di altri. Perchè? Perchè la proprietà, se non è provato il contrario, si presume piena.
Ricordiamo che a norma dell'art. 832 c.c.: Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno (...).
E se il convenuto riuscisse a provare di essere realmente titolare di un diritto reale minore?
Se riuscirà a fornire questa prova cadrà la presunzione in favore del proprietario. Se invece non vi riuscirà, verrà condannato a cessare l'attività molesta e a risarcire eventuali danni arrecati.
Come risolvere questioni sui confini:
l'art. 950 c.c. dispone che, quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia accertato giudizialmente.
In mancanza di specifici elementi di prova, il giudice si atterrà a quanto indicato nelle mappe catastali.
L'art. 951 c.c. dispone che, se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.
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